La garanzia dei depositi costituisce una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.
Si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio, evitando traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.
Scopo della garanzia dei depositi è di offrire in primis tutela al risparmiatore “inconsapevole”, ossia colui che non dispone degli strumenti per valutare in modo adeguato il livello di rischio dei soggetti cui affida il proprio risparmio.
Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante e per banca.
I tempi di rimborso sono fissati in 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento che dichiara l’indisponibilità dei depositi o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Ai sensi dell’art. 96-bis.1 del Testo Unico Bancario (TUB), sono oggetto di garanzia da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali / casse raiffeisen(che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo), nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
Procedura di rimborso |
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In base a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del FITD, i tempi per il rimborso dei depositanti, nel limite dei 100.000 euro per depositante e per banca, sono fissati a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento che dichiara l’indisponibilità dei depositi o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Il pagamento è effettuato dal FITD tramite una banca consorziata, che agisce in qualità di Banca tesoriera attraverso la propria rete di filiali, dove il depositante potrà recarsi scegliendo fra una delle seguenti modalità: i) bonifico bancario (su un conto corrente diverso da quello intrattenuto presso la banca in liquidazione); ii) assegno circolare; iii) ritiro di contanti.
Sarà cura del Fondo fornire ogni informazione e chiarimento al riguardo con apposite comunicazioni sul proprio sito web, in una sezione dedicata alla procedura di liquidazione della banca e al rimborso dei depositanti della stessa.
È possibile che il nominativo del depositante non sia presente nell’elenco a disposizione della Banca tesoriera, nella tempista dei 7 giorni lavorativi. Ciò si verifica quando la posizione del depositante rientra in uno dei casi per i quali si procede al differimento del rimborso, in linea con quanto previsto dalla legge.
Le valutazioni del liquidatore sono svolte successivamente ai primi 7 giorni lavorativi e possono comportare un successivo pagamento “a saldo”, a favore del depositante.
In tali casi, nell’informativa fornita al depositante tramite l’apposita sezione del sito web del FITD dedicata alla liquidazione della banca, verrà pubblicata anche la data a partire dal quale saranno disponibili i pagamenti oggetto di valutazione da parte del Commissario liquidatore.
Conti Cointestati |
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Ai fini della tutela dei conti cointestati, il deposito è imputato in misura proporzionale al numero dei cointestatari. La garanzia opera per ciascun cointestatario nel limite massimo di copertura di 100.000 euro.
Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano un conto fra loro cointestato presso la stessa banca, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestatari.
Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica al cumulo dei depositi intestati e cointestati al medesimo depositante.
Nei casi di conti o rapporti intestati a due o più soggetti, se non risulta diversamente, i conti si presumono ripartiti in proporzioni uguali tra i depositanti.
Differimento del rimborso |
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Ai sensi dell’art. 96-bis.2, comma 2 del TUB, in taluni casi specifici il sistema di garanzia dei depositi può differire il termine di rimborso, stabilito in 7 giorni lavorativi. Tale previsione è stata recepita nello Statuto del FITD all’articolo 33, comma 10.
Le fattispecie oggetto di differimento non sono incluse nel flusso di rimborsi in 7 giorni lavorativi, poiché soggette a sospensione del rimborso e, ove necessario, ad accertamenti successivi da parte del Commissario liquidatore.
In tal senso, il FITD può differire il rimborso se:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso.
In questo ambito rientrano le seguenti fattispecie: la compensazione tra posizioni a credito e a debito del depositante; i depositi in pegno; i depositi oggetto di controversie legali;
b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da una organizzazione internazionale, finché detta misura è efficace;
c) non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla stessa data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro.
Si tratta della fattispecie specifica di “conti dormienti” definita ai fini della garanzia dei depositi dalla direttiva 21014/49/UE.
d) l’importo da rimborsare è un saldo temporaneo elevato ai sensi del comma 16; il differimento opera per la sola parte eccedente i 100.000 euro e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca;
e) il rimborso va effettuato a favore dei depositanti di una succursale di banca comunitaria operante in Italia; in tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dalla data in cui il Fondo riceve dal sistema di garanzia del Paese di origine della succursale, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso;
f) il deposito è di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un’azione di responsabilità.
Compensazione di posizioni a debito |
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Ai sensi dell’art. 96-bis.1, comma 5, lettera c) del TUB e dell’art. 33, comma 11 dello Statuto del FITD, nella determinazione dell’importo rimborsabile “si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili”.
Nei dati forniti al FITD ai fini del rimborso in caso di liquidazione, la banca contrassegna le posizioni per le quali il depositante ha anche un debito (passività) nei confronti della banca medesima.
Tutte le posizioni per le quali la passività è uguale o superiore a 100 euro sono soggette a valutazione del liquidatore, ai fini dell’individuazione della parte esigibile di tale passività e della conseguente applicazione della compensazione.
Pertanto, il rimborso del deposito è differito (rispetto al termine dei 7 giorni lavorativi) ed effettuato solo all’esito di tale valutazione.
Esempio: la passività associata al deposito può essere costituita da un mutuo; in tal caso, la parte oggetto di compensazione può essere una rata del mutuo stesso, che risulta esigibile alla data della liquidazione della banca.
Alle posizioni con passività inferiore ai 100 euro è applicata la compensazione senza necessità di differimento del rimborso, in quanto tali posizioni non sono soggette alla ulteriore valutazione del liquidatore.
In caso di passività cointestate è utilizzata la stessa regola applicata ai depositi.
Una particolare tipologia di passività, per la quale non opera il differimento ai fini dell’applicazione della compensazione, è costituita dal saldo della carta di credito emessa dalla banca in liquidazione.
All’importo da rimborsare in 7 giorni è sottratto il massimale della carta di credito (o la somma dei massimali in caso di più carte di credito), per poi effettuarne il saldo in un secondo momento.
Se oltre alle carte di credito sono presenti anche altre passività, il rimborso del depositante è soggetto invece a differimento e alla valutazione del liquidatore della banca.
Depositi bancari accesi dal depositante a garanzia di proprie passività contratte nei confronti della banca (Esempio: depositi in pegno) |
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In tali casi, viene conferita alla banca l’esclusiva disponibilità del deposito (o di parte di esso), a fronte del fatto che la garanzia si costituisce mediante la consegna materiale in favore della banca stessa del documento attestante la costituzione della garanzia medesima.
L’ammissibilità alla protezione del FITD dipende dal momento in cui interviene il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa della banca.
Infatti, laddove la liquidazione intervenga nel momento in cui le passività del depositante e la garanzia siano entrambe in essere, il deposito non può essere incluso nella tutela del FITD.
Se la liquidazione interviene quando la passività è estinta ma il deposito, ancorché in essere, non è stato ancora svincolato, tale deposito è da considerarsi rimborsabile poiché rientra nella piena disponibilità del depositante.
Situazioni intermedie devono essere oggetto di attenta valutazione caso per caso, da parte del liquidatore, ai fini dell’individuazione della parte del deposito ancora vincolata e di quella libera da vincoli.
Depositi oggetto di dispute legali |
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La posizione del depositante, che include depositi oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, non rientra nel flusso di rimborsi in 7 giorni lavorativi, poiché è soggetta a valutazioni ad hoc da parte dei Commissari liquidatori.
Esempio: i depositi caduti in successioni; i depositi pignorati; le eredità giacenti, beneficiate e generiche; i depositi di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un’azione di responsabilità.
Società senza personalità giuridica |
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Ai sensi dell’art. 96-bis.1, comma 5. lett. a) del TUB, “i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante”.
Pertanto, in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca presso la quale una società priva di personalità giuridica e i singoli soci della stessa sono titolari di depositi in conto corrente, per l’applicazione del limite di copertura previsto dalla legge, opera il cumulo tra i depositi dei singoli soci della società (per la quota parte di ognuno) e quelli detenuti dai medesimi (sia singolarmente sia in eventuale regime di cointestazione).
L’esercizio dell’impresa a carattere individuale (ditta individuale) non comporta una separazione patrimoniale tra i beni destinati all’attività commerciale e i beni della persona fisica; pertanto, ai fini dell’applicazione del livello di copertura si procede al cumulo dei depositi della ditta individuale e della persona fisica.
Assegni (circolari e bancari) |
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In base alle previsioni normative applicabili (art. 96-bis.1; Statuto FITD, art. 33), gli assegni circolari devono considerarsi ammissibili alla garanzia chiunque sia il “portatore”, che deve rivolgersi al liquidatore per ottenere il rimborso fino a 100.000 euro.
Il depositante dovrà far tenere l’assegno circolare al Commissario liquidatore che, una volta effettuati i controlli, in caso di esito positivo, invierà al FITD i dati per procedere al pagamento, nel limite di copertura.
Nel caso in cui il possessore dell’assegno circolare sia un depositante della banca in liquidazione e abbia anche una posizione a debito (passività) nei confronti della stessa banca, il rimborso dell’assegno circolare potrà avvenire solo in esito alle verifiche del liquidatore finalizzate all’applicazione della compensazione tra il deposito e la parte della passività esigibile alla data della liquidazione della banca.
Nel caso di assegno bancario, poiché la banca non può più effettuare pagamenti, il prenditore dell’assegno dovrà prendere contatti con il Commissario liquidatore.
Saldi temporanei elevati |
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La disciplina dei saldi temporanei elevati è contenuta, in linea con il TUB (art. 96-bis.1, comma 4), nell’art. 33, commi 16 e 17 dello Statuto del FITD.
Per saldi temporanei elevati si intendono i depositi di persone fisiche cui è accordata una tutela oltre i 100.000 euro per un periodo di 9 mesi successivi al loro accredito o al momento in cui diventano disponibili, qualora relativi a specifiche fattispecie di depositi, quali quelle risultanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
Il rimborso dei saldi temporanei elevati, per la parte eccedente i 100.000 euro, è soggetto a differimento ed è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (Statuto, art. 33, comma 10, lett. d).
Ai fini del rimborso, il depositante interessato, al ricorrere dei citati casi previsti dalla legge, deve presentare apposita istanza ai liquidatori della banca nel termine di entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
I Commissari liquidatori, ricevuta la richiesta da parte del depositante, effettuano l’istruttoria e trasmettono la proposta, unitamente alla relativa documentazione, al FITD per le decisioni. Il Fondo informa il depositante dell’esito dell’istruttoria e della decisione assunta.
In ogni caso, qualora il depositante abbia anche passività, il rimborso del saldo temporaneo elevato non può avvenire prima che sia stata valutata la posizione da parte del liquidatore.
Depositi delle banche, degli altri intermediari e degli enti pubblici in nome proprio e per conto terzi |
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L’art. 33, comma 3, lett. a) dello Statuto del FITD, in linea con l’art. 96-bis.1, comma 2, lett. a) del TUB, prevede che non sono ammissibili al rimborso i depositi che le banche, gli altri intermediari finanziari (Esempio: SIM, SGR) e gli enti pubblici detengano “in nome e per conto proprio”.
Tuttavia, è possibile considerare ammissibili alla garanzia i depositanti sottostanti dei conti intrattenuti presso la banca dagli intermediari in nome proprio (ma per conto terzi), solo al ricorrere di determinate condizioni, quali: identificazione nel continuo di tali soggetti da parte della banca presso cui è intrattenuto il rapporto, nel rispetto delle previsioni in materia di antiriciclaggio; computo dei relativi importi ai fini ai fini della determinazione della base di calcolo delle contribuzioni dovute ai sensi di legge al FITD; sottoposizione degli intermediari intestatari del conto a vigilanza da parte delle competenti autorità.
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