Lo Schema Volontario di Intervento (SVI) è un’associazione, costituita all’interno del FITD, cui aderiscono le banche consorziate al FITD, in via volontaria e su base contrattuale.
Lo SVI è stato costituito nel novembre 2015, è disciplinato dal proprio Statuto e costituisce uno strumento alternativo e autonomo rispetto al sistema obbligatorio di garanzia dei depositi, il FITD.
La sua costituzione mira a rafforzare i presidi a tutela della stabilità del settore bancario, accrescendone le potenzialità di intervento a situazioni di difficoltà anche antecedenti al conclamarsi di una crisi. In aggiunta all’operatività del FITD, il sistema bancario italiano arricchisce così lo strumentario a disposizione con una tipologia di intervento anticipato che può contribuire ad evitare oneri maggiori.
La possibilità di disciplinare per via statutaria interventi volontari è espressamente prevista dall’art. 96-quater.4 del TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di recepimento della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD).
Lo Schema è dotato di una struttura di governance distinta da quella del FITD e utilizza per gli interventi risorse diverse dalle contribuzioni obbligatorie versate dalle Consorziate al FITD. Si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del FITD.
A seguito della modifica statutaria approvata dall’Assemblea delle banche aderenti del 24 luglio 2024, la disciplina riguardante gli interventi e le relative forme è contenuta negli artt. 2, 5 e 6 dello Statuto dello SVI. In particolare, nella rinnovata configurazione, lo Schema può intervenire in favore delle proprie aderenti e su richiesta delle stesse anche quando esse versino in condizioni di difficoltà sotto il profilo patrimoniale, reddituale o di liquidità o in condizioni di rischio per la propria stabilità finanziaria o di sostenibilità del modello di business, solo quando sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili predisposti dalla banca aderente richiedente l’intervento, che consentano la minimizzazione degli oneri per lo Schema volontario, tenuto conto delle alternative disponibili.
Ai sensi dell’art. 6, gli interventi possono essere effettuati in una molteplicità di forme, a condizione che non comportino l’assunzione da parte dello Schema, in via diretta o indiretta, di forme di controllo della banca destinataria.
Nei casi di acquisizione di partecipazioni al capitale di banche aderenti, si rende necessario l’intervento di un soggetto terzo che assuma il controllo con il supporto dello Schema.