Lo Schema volontario di intervento


Lo Schema volontario è un’associazione non riconosciuta costituita all’interno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, cui aderiscono le banche consorziate al FITD, in via volontaria e su base contrattuale.

Banche aderenti SVI

Lo Schema volontario è stato costituito a novembre 2015, è disciplinato dal Titolo II dello Statuto del FITD e costituisce uno strumento alternativo e autonomo rispetto al sistema obbligatorio di garanzia dei depositi, il FITD.

La sua introduzione mira a rafforzare i presidi a tutela della stabilità del settore bancario, accrescendone le potenzialità di intervento in differenti situazioni di crisi.

La possibilità di disciplinare per via statutaria interventi volontari è espressamente prevista dall’art. 96-quater.4 del TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di recepimento della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD).

Lo Schema è dotato di una struttura di governance distinta da quella del FITD e utilizza per gli interventi risorse diverse dalle contribuzioni obbligatorie versate dalle Consorziate al FITD. Si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Fondo Interbancario.

Lo Schema ha effettuato interventi a favore di banche aderenti tra il 2016 e il 2018.

Interventi SVI

La disciplina riguardante gli interventi e le relative forme è contenuta negli artt. 44, 47 e 48 del Titolo II dello Statuto. In particolare, l’art. 47 prevede che lo Schema possa intervenire nei confronti di banche per le quali siano state adottate misure di intervento precoce, ai sensi della normativa vigente, quando sussistano concrete prospettive di risanamento, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili.

Sulla base del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. b), 20, comma 1, lett. a) e 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 180/2015, è previsto altresì (art. 47, comma 1) che lo Schema possa intervenire per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una banca aderente accertato dall’Autorità di Vigilanza, a condizione che, secondo quanto previsto dalla normativa, siano state preventivamente adottate misure di condivisione degli oneri (burden sharing).

Ai sensi dell’art. 48, gli interventi possono essere effettuati in una molteplicità di forme, a condizione che non comportino l’assunzione da parte dello Schema, in via diretta o indiretta, di forme di controllo della banca destinataria.

Nei casi di acquisizione di partecipazioni al capitale di banche aderenti, si rende necessario l’intervento di un soggetto terzo che assuma il controllo con il supporto dello Schema. È previsto, altresì, che gli interventi avvengano tramite procedure competitive e trasparenti, anche in caso di loro successiva riconfigurazione.



Lo Schema volontario di intervento