EDUCAZIONE FINANZIARIA
Scarica il Manuale "Pillole di economia e banca spiegate dal FITD"
Definizione |
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Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un Consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino a 100.000 euro per depositante e per banca.
Caratteristiche |
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Adesione obbligatoria
Tutte le banche italiane sono tenute ad aderire obbligatoriamente a uno dei due sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. L’adesione è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività bancaria.
Al FITD aderiscono tutte le banche italiane, tranne quelle di credito cooperativo che aderiscono ad analogo Fondo (FDGBCC), le succursali italiane di banche estere con sede in paesi extra comunitarie e, su base volontaria, le succursali di banche comunitarie per integrare la tutela dello schema di appartenenza.
Oggetto di tutela
La garanzia del FITD comprende conti correnti, conti di deposito (anche vincolati), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio e assegni circolari.
Esclusioni
Non sono coperti dal FITD gli strumenti di investimento emessi dalla banca (azioni, obbligazioni, pronti contro termine, ecc.) nonché i depositi in nome e per conto proprio di banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione, enti pubblici e fondi pensione.
Interventi del FITD
Il rimborso dei depositanti è effettuato dal FITD nei casi in cui sia stato adottato dalla Banca d’Italia il provvedimento che dichiara l’indisponibilità dei depositi o sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca consorziata.
Il Fondo può intervenire anche in altri modi a tutela dei depositanti delle banche consorziate autorizzate in Italia, attraverso:
• interventi in operazioni di cessione di attività e passività, nei casi di liquidazione coatta amministrativa della consorziata;
• interventi preventivi per anticipare o superare la situazione di crisi della consorziata e consentirne il risanamento;
• contributo al finanziamento della procedura di risoluzione (processo gestito dall’autorità di risoluzione, con l’obiettivo di gestire il fallimento o la crisi di una banca in difficoltà in modo ordinato) attivata nei confronti di banche consorziate.
Tempi di rimborso
Il rimborso è reso disponibile entro 7 giorni lavorativi, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di indisponibilità dei depositi o di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Finanziamento
Le risorse per l’effettuazione degli interventi sono fornite al FITD dalle banche consorziate attraverso contributi periodici proporzionali al volume dei depositi protetti e al livello di rischio delle stesse. In caso di necessità, il FITD può richiedere contributi straordinari alle banche consorziate.
Tipologie |
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Schemi di garanzia pubblici
Questi schemi di garanzia dei depositi sono gestiti da enti pubblici (es. banche centrali, ministeri) e sono finanziati con risorse pubbliche o con contributi versati dalle banche. Tali sistemi sono presenti in molti paesi ma non in Italia.
Schemi di garanzia privati
Questi schemi sono gestiti e finanziati da soggetti privati, ad esempio consorzi bancari (come il FITD).
Schemi di garanzia misti
Questi schemi combinano elementi sia pubblici sia privati.
Schemi finanziati ex-ante
Sono sistemi di garanzia dei depositi, pubblici o privati, in cui le banche aderenti pagano contributi regolari a un fondo che viene utilizzato per effettuare interventi (come il FITD).
Schemi finanziati ex-post
In questi schemi le banche pagano i contributi solo dopo che si verifichi una crisi bancaria, al fine di rimborsare i depositanti o attuare altre forme di intervento previste dalla normativa.
Schemi volontari
In alcuni paesi sono presenti, oltre a quelli obbligatori, schemi stabiliti su base volontaria, dove le banche scelgono di partecipare per offrire un livello aggiuntivo di sicurezza ai loro depositanti (il FITD ha costituito al proprio interno uno schema volontario di intervento a cui attualmente partecipano volontariamente 101 banche).
Da ricordare |
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Tutela dei risparmiatori
Il FITD assicura ai depositanti la protezione dei loro risparmi e il recupero dei loro depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Stabilità del sistema finanziario
Il FITD opera in stretta collaborazione con le autorità di regolamentazione e supervisione, tra le quali la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze, per garantire la stabilità finanziaria e la tutela dei depositanti.
Conformità alle direttive europee
Il FITD è conforme alla normativa europea in materia di tutela dei depositi (Direttiva 2014/49/UE), che ha armonizzato i sistemi di garanzia in tutti i paesi dell’Unione europea, in particolare il livello di protezione (100.000 euro), i tempi di rimborso (7 giorni lavorativi) e le modalità di finanziamento.
Cooperazione internazionale
Il FITD opera attivamente con gli altri sistemi di garanzia a livello internazionale e nell’ambito delle associazioni che li raggruppano (EFDI, European Forum of Deposit Insurers e IADI, International Association of Deposit Insurers), a fini di cooperazione, scambio di esperienze e migliori pratiche, coordinamento operativo e partecipazione alla elaborazione della normativa di settore.